mercoledì 2 dicembre 2009

ARTICOLO SULL'INQUINAMENTO

Il Presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie, Dr Antonio Giangrande, segnalando il fatto che nel mondo da anni vi sono sentenze di risarcimento danni da inquinamento, sia esso atmosferico, delle acque, ambientale o acustico. Addirittura sono stati riconosciuti indennizzi stratosferici a favore di fumatori consenzienti, come vi sono divieti di fumare all’aperto per difendersi dal fumo passivo.
Non capisce come si possa continuare a rimanere succubi di una politica ed amministrazione pubblica inconcludente e subire da anni un incremento di sofferenza e disagio riconducibile all’inquinamento.
Purtroppo, l’incremento delle malattie riconducibili a questa tematica, riguarda tutti, anche perché gli effetti, con il vento o con le correnti, raggiungono distanze inimmaginabili.
Naturalmente ogni iniziativa deve tendere a salvaguardare gli interessi delle aziende, dei lavoratori, dei cittadini.
INSOMMA: LE AZIENDE NON CHIUDONO, MA PAGANO.
L’azione giudiziaria civile di risarcimento danni all’ambiente (in forma specifica o per equivalente), ovvero alla persona (biologici, morali e per “il patema d’animo”), e l’obbligo per le amministrazioni locali ad emettere ordinanze attinenti oneri per le grandi aziende a titolo di indennità di ristoro civico e di servitù industriale, dovuto al loro esercizio, quantunque l’inquinamento sia o fosse al di sotto del limite legale, porterà un senso di legalità in un territorio martoriato. Resta fermo l’obbligo per le aziende di adeguarsi ai limiti di emissioni inquinanti, pena il risarcimento del maggior danno.
Il DANNO AMBIENTALE
Il concetto di danno ambientale ha trovato un suo chiaro riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico con la L.349/86 ("Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale"). In particolare, l’art. 18 della suddetta legge dispone che:
"Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato" (comma 1).
"Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo di beni ambientali" (comma 6).
"Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile" (comma 8).
La portata delle disposizioni di cui alla L.349/86 non può essere compresa appieno se non attraverso un puntuale riferimento alle decisioni giurisprudenziali e alla dottrina, che, non di rado, hanno interpretato tali disposizioni in maniera difforme dalla lettera della legge.
Danni ambientali reversibili
Danni patrimoniali.
Danno emergente: in conformità alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritaria, può essere calcolato come costo per la messa in sicurezza, bonifica ed ripristino dei siti danneggiati (ex D.M. 471/99);
Lucro cessante: non vi è altro modo di calcolarlo se non quello di valutare i danni che deriveranno ai richiedenti dalla mancata realizzazione di profitti in conseguenza dell’evento dannoso. Bisognerà tener conto anche dei danni ulteriori connessi ai tempi di realizzazione degli interventi di ripristino dei siti danneggiati, nonché dei c.d. danni indiretti (danni derivanti dall’alterazione degli ecosistemi).
Danni non patrimoniali.
Danno estetico: può essere calcolato come percentuale del danno patrimoniale complessivo (danno emergente e lucro cessante) e va in ogni caso rapportato ai tempi necessari per il ripristino dei luoghi danneggiati.
A tal fin si può utilizzare un coefficiente (B) che chiameremo "coefficiente di bellezza e significatività del sito danneggiato", il cui valore sarà compreso tra 0 e 1.
Danno all’immagine: nelle ipotesi di valutazione del danno ambientale, abbiamo preferito non creare una voce di danno autonoma per questo tipo di lesione.
Anzitutto perché non crediamo opportuno "appesantire" la quantificazione del danno ambientale e la conseguente richiesta risarcitoria con voci di danno che non hanno ancora trovato unanime riconoscimento in dottrina e in giurisprudenza (ne risentirebbe la credibilità dell’intero sistema di valutazione del danno ambientale).
E poi perché il danno all’immagine è comunque riconducibile a quello da lucro cessante, per le sue componenti patrimoniali, e al danno estetico per quasi tutto il resto. E’ indubbio che il danno all’immagine sia altra cosa rispetto al danno estetico, ma il risarcimento del secondo farebbe senz’altro giustizia anche del primo, soprattutto se nella determinazione del valore del citato coefficiente B si tiene conto delle possibili ripercussioni della lesione ambientale sull’immagine dell’ente richiedente.
Danni ambientali irreversibili
Danni patrimoniali.
Danno emergente: trattandosi di danno ambientale irreversibile e non potendo ipotizzarsi un ripristino dello status quo ante, può essere calcolato come costo per la creazione di un habitat simile a quello preesistente o come costo per la creazione dell’habitat danneggiato in altro sito.
Lucro cessante: v. danni reversibili. Ovviamente, qui i danni ulteriori andranno proporzionati ai tempi di realizzazione degli interventi precedenti.
Danni non patrimoniali.
Danno estetico; vedi danno reversibili;
Danno all’immagine: vedi danni reversibili.
IL DANNO PERSONALE: LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE DEL SINGOLO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE
Sentenza 2 maggio 2007, n. 16575
Il danno ambientale presenta una triplice dimensione:
- personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo);
- sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.);
- pubblica (quale lesione dei diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali).
In questo contesto persone, gruppi, associazioni ed anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso, ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione.
Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. "perdite provvisorie", perché qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo dì danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.
La Cassazione, con un sentenza che vi consiglio vivamente di leggere d’un fiato (potere liberamente scaricare la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 11059/09 ha statuito, invece, e per fortuna giuridico-ambientale, che è giuridicamente corretto inferire l’esistenza di un danno non patrimoniale, ravvisato nel patema d’animo indotto dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e per quello dei propri cari, ove tale turbamento psichico sia provato in via documentale.
Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell’uno in dipendenza dell’altro, secondo criteri di regolarità causale.
Si tratta, del resto di principi affermati già in passato (Cass. Sez. Un. civ. n. 2515/2002, in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo - art. 449 c.p.) nel caso del verificarsi di un delitto di pericolo presunto a carattere plurioffensivo: qui la Cassazione sottolineava che alla lesione dell’interesse adespota all’ambiente ed alla pubblica incolumità, si affianca il pregiudizio causato alla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall’evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale. Ove sia dimostrato che tale relazione è stata causa di uno stato di preoccupazione è configurato il danno non patrimoniale in capo a detti soggetti, danno risarcibile in quanto derivato da reato.
In armonia con un’altra decisione della Cassazione (Cass. Sez. Un. civ. n. 26972/2008) il giudice di legittimità delle leggi ha, inoltre, stabilito che va esclusa l’autonomia del c.d. danno esistenziale, il quale non rappresenta altro che una delle voci del danno non patrimoniale.
Nel caso in cui il fatto illecito, da cui è derivato il danno, si configuri come reato, il danno non patrimoniale è risarcibile nella sua più ampia accezione di danno determinato da lesioni di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
INDENNIZZO PER SERVITU’ INDUSTRIALE
In diritto si definisce servitù (o servitù prediale) un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 del codice civile).
L'utilità del fondo dominante, presente o futura, è estremo essenziale della servitù: può consistere nella maggiore comodità del fondo, può anche essere inerente alla sua destinazione industriale. Per questo si parla di Servitù Industriale. Tuttavia, deve sempre essere utilità di un fondo, non quello personale del proprietario. In quest’ultima ipotesi si ha un un diritto personale di godimento, la cosiddetta servitù aziendale.
INDENNITA’ DI RISTORO CIVICO
Tributo locale a carattere amministrativo per speciali prestazioni (servitù atipica).
Presidente Dr Antonio Giangrande – ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE
www.ingiustizia.info

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