domenica 19 febbraio 2012

Il Balzello dei Balzelli, specie se doppio, anzi triplo o addirittura quadruplo.

Il Balzello dei Balzelli, specie se doppio, anzi triplo o addirittura quadruplo. Oppressi, pur non guardando “le purghe di Stato”. Si dice TV di Stato, quindi TV pubblica al servizio del cittadino, invece è un baraccone mangia soldi in mano ai partiti politici ed alla loro claque. Foriera di censura ed omertà non offre qualità, ma straguadagni a giornalisti e dirigenti politicizzati ed immeritata visibilità a personaggi senza arte ne parte. Come tutte le cose italiane l’abbonamento RAI è regolato ancora dalla normativa del tanto bistrattato periodo fascista. Alla sinistra in Tv questo non gli fa schifo.

Gli Abbonamenti Ordinari riguardano la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. (art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938 n. 246 e modificazioni successive).

Gli Abbonamenti Speciali riguardano la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio Alberghi, Bar, Ristoranti, Uffici etc..

In effetti la normativa, che si rifà a un Regio decreto del 1938 prevede che ‘apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive’ debbano pagare il canone che, per le aziende, è appunto speciale.

L'obbligo è stato istituito di fatto con l'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con la seguente disposizione: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente"; il canone "speciale" di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917 con questa disposizione: "Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l'utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria". Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l'applicazione del canone speciale e del canone ordinario. Corrisponde al vero che esiste l'obbligo di pagamento se si detiene in ufficio, studio o negozio un apparecchio televisivo (adatto alla ricezione delle trasmissioni). Tuttavia è importante evidenziare che il tutto non si applica nel caso di monitor non dotati di sintetizzatore di frequenza. Anche se in apparenza le pagine della Rai paiono dare la sensazione che si tratti di una disposizione riferita solo agli alberghi, bar, ed esercizi simili. Sottolineamo che l'obbligo c'è ANCHE PER UFFICI, NEGOZI, STUDI, indipendentemente dall'uso che ne viene fatto. Bisogna evidenziare che l'obbligo vale esclusivamente nel caso si tratti di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perché si tratta di apparecchi atti alla ricezione. Non esiste obbligo per i monitor "puri" che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro. Del pari è giusto sottolineare il fatto che se non c'è apparecchio televisivo (ricordiamo che la RAI semplicemente "ci prova"), ovviamente non si deve pagare, e non si può essere obbligati a compiere alcuna azione in merito. Vale a dire non opererebbe il principio della presuntività; tuttavia potrebbe esserci una verifica di ispettori della Rai, che comunque per legge non possono procedere ad ispezioni personali, né reali né sulle persone, nè sui luoghi di lavoro in quanto la legge non prevede in capo ai medesimi un siffatto potere di agire che andrebbe, se posto in essere, denunciato immediatamente all'autorità giudiziaria perché integranti fattispecie di reati ben precisi. La Rai ha inviato un’ingiunzione di pagamento a 5 milioni di imprese chiedendo il pagamento del canone su qualsiasi apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo: personal computer, videofonini, videoregistratori, iPad e sistemi di videosorveglianza.

Finora, la giurisprudenza non sembra lasciare molte vie d’uscita. Nel 2007, con sentenza del 20 novembre, la Corte di Cassazione ha stabilito che «il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall’altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo». Ancora più stringente la posizione della Corte costituzionale del 1988: «Se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come tassa, collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell’articolo. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall’estero (sentenza n. 535 del 1988)».

Per l’ADUC il computer è soggetto al pagamento del canone Rai? L’annosa questione è stata oggetto di suoi quesiti alla Rai, interpelli all’Agenzia delle Entrate e di interrogazioni parlamentari al ministero delle Comunicazioni (ora Sviluppo economico), ma mai è stata fornita una risposta in tal senso. La Rai ha infatti risposto di non sapere se il pc era soggetto al canone e che si avrebbe dovuto chiederlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, deputata alla riscossione di questa tassa, ha risposto di non saper rispondere e di aver girato il quesito al Ministero delle Comunicazioni. Ad oggi non risulta che il Ministero abbia preso decisioni in merito. Nonostante ciò, la Rai sta comunque sollecitando le aziende e i professionisti a pagare il canone anche per i “computer collegati in rete (digital signage e similari)”.

E poi pagare per cosa?

Nel caos della prima serata del "Festival di Sanremo 2012" qualcuno della Rai, tra l'incredibile blocco del sistema di voto e il sermone di Adriano Celentano si è dimenticato di far trasmettere pubblicità per 650 mila euro. Chi è questo qualcuno? Forse riuscirà a scoprirlo, dopo "accurate e prolungate indagini", il "commissario" Marano "inviato prontamente sul posto" per "riportare l'ordine" al "Teatro Ariston". Nell'attesa, comunque, una cortese richiesta: poiché la Rai continua a buttare via in mille modi i suoi soldi, smetta almeno di assillare gli "abbonati per forza", cento volte al giorno, con la sua richiesta di versare il rinnovo del canone. I boiardi di Stato stanno bene attenti a costringere gli utenti a mantenerli con balzelli odiosi nella non curanza dei pseudo rappresentanti dei cittadini sganasciati in Parlamento.

Non dimentichiamoci una cosa e per chi non lo sapesse la diciamo ora. Di non solo Rai è vittima “rapinata” il povero imprenditore che ha una tv o una radio. Già. Per questo c’è un altro balzello: la SIAE. Società italiana Autori ed Editori. Be’, sì un tributo a chi crea arte e la pubblica e la distribuisce bisogna riconoscerlo. Si ma non è finita. A questi si aggiunge un altro mungitore alla vacca collettiva. Ecco a voi UN RISCOSSORE MUSICALE ALLA PORTA.

Il dr. Antonio Giangrande, presidente dell’Associazione Contro Tutte le Mafie ed autore del libro “L’Italia del trucco, l’Italia che siamo”, denuncia l’ennesima anomalia italiana. “Non tutti sanno – dice il presidente – che, in tema di intrattenimento musicale, le direttive dell’Unione Europea e la legge sul diritto d’autore (vedi gli articoli 72, 73 e 73 bis, Legge n. 633/1941) riconoscono e tutelano sia i diritti degli autori, che compongono i brani (gestiti dalla Società Italiana Autori ed Editori), sia i diritti dei discografici, che realizzano le registrazioni musicali (gestiti in maggior parte dalla Società Consortile Fonografici). Il consorzio SCF è oggi composto da case discografiche major e indipendenti ed attualmente tutela i diritti discografici di oltre 280 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia. Ciò significa, che per sentire un brano musicale registrato, in qualunque modo e forma, è necessario riconoscere anche un compenso al SCF, diritto autonomo rispetto a quanto dovuto alla SIAE.

Ciò, per entrambi, avviene comunemente nei seguenti contesti:

* trasmissioni radiofoniche e televisive;

* trasmissioni via satellite;

* attività che utilizzano musica a scopo di lucro (es. discoteche, sfilate di moda, corsi di fitness);

* attività per le quali la musica in diffusione di sottofondo costituisce un elemento di valore aggiunto al business (es. bar, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali, studi od esercizi professionali, oratori parrocchiali, circoli privati, feste patronali, ecc).

Il compenso è dovuto anche nel caso in cui la diffusione dell’opera avvenga senza fine di lucro (in auto o in casa). Ai sensi della legge sul diritto d’autore, non pagare i diritti alla SIAE o alla SCF comporta l’applicazione della sanzione penale, oltre che amministrativa. Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 00626/2007 resa l'8 giugno 2007 dalla terza sezione penale, la diffusione di musica registrata senza aver versato i diritti connessi alle imprese discografiche per la riproduzione dei brani musicali, in questo caso rappresentate da SCF, Società Consortile Fonografici, viola la legge sul diritto d’autore e assume rilevanza penale. Solo che il Conna, ente rappresentativo degli interessi di molte emittenti radiotelevisive, disconosce tale sentenza rilevando che l'articolo 180 della legge 633 del 22 aprile del 1941 dice che l'attività di intermediario è riservata in via esclusiva alla Siae e al punto 3 aggiunge che essa curerà la "ripartizione dei proventi medesimi fra gli aventi diritto". Un brutto colpo per i cittadini italiani, che dell’intrattenimento musicale fanno il loro stile di vita, salvo far finta di niente, fino a quando non si presenta qualcuno alla porta, che ce lo ricordi.”

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