MAI DIRE
MAFIA: IL CALVARIO DI ANTONIO GIANGRANDE.
Guerra
aperta contro alcuni magistrati di Taranto: denuncia per calunnia e
diffamazione alla Procura di Potenza, richiesta di ispezione ministeriale al
Ministro della giustizia e richiesta di risarcimento danni per responsabilità
civile dei magistrati al Presidente del Consiglio dei Ministri.
«Non
meditar vendetta! Ma siedi sulla riva del fiume e aspetta di veder passare il
corpo del tuo nemico! Ed io ho aspettato…..affinchè una istituzione, degna
dell’onor di patria, possa non insabbiare una mia legittima ed annosa aspettativa
di giustizia. Perché se questo succede a me, combattente nato, figuriamoci a
chi è Don Abbondio nell’animo. Già che sono in buona compagnia. Silvio Berlusconi: "Venti anni di guerra contro
di me. In Italia giustizia ingiusta per tutti" ». Così afferma il
dr Antonio Giangrande, noto saggista di fama mondiale e presidente dell’Associazione
Contro Tutte le Mafie, sodalizio antimafia riconosciuto dal Ministero dell’Interno.
Associazione fuori dal coro e fuori dai circuiti foraggiati dai finanziamenti
pubblici.
«Puntuale anche quest’anno è arrivato
il giorno dedicato all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un appuntamento
che, da tempo immemore ripropone un oramai vetusto ed urticante refrain:
l’aggressione virulenta ai magistrati portata da tutti coloro che non fanno
parte della casta giudiziaria. Un
piagnisteo continuo. Un rito liturgico tra toghe, porpore e carabinieri in alta
uniforme. Eppure qualche osservazione sulle regole che presidiano e tutelano l’Ordine
giudiziario italiano dovrebbe essere fatta. Faccio mie le domande poste da L’Infiltrato
Speciale su Panorama. Quale sistema prevede una “sospensione feriale” per 3
mesi filati? Quale organizzazione non prevede un controllo sul tempo effettivo
trascorso in ufficio ovvero regola e norma ogni forma di…telelavoro da casa?
Quale altro ruolo istituzionale prevede l’impunità di fatto per ogni atto
compiuto nell’esercizio del proprio magistero? Quale altro organo dello Stato è
il giudice di se stesso? Ma, soprattutto, può il dovere di imparzialità del
giudice sposarsi con lo svolgimento di vera e propria attività politica entro
le varie “correnti” interne alla magistratura? Qualcuno potrà negare che
diversi esponenti di magistratura democratica abbiano rivendicato apertamente
le radici nel pensiero marxista leninista della propria corrente? Dico questo
senza alcun pregiudizio e, anzi, con il rispetto che devo ad amici e magistrati
che stimo ed ai quali questa percezione, che non credo sia mio esclusivo
patrimonio, non rende il giusto merito.
Detto questo
premetto che la pubblicazione della
notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua
iscrizione nel registro delle notizie di reato costituisce lecito esercizio del
diritto di cronaca. La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione
di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di
reato, oltre a non essere idonea di per sé a configurare una violazione del
segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali,
costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca ed estrinsecazione della
libertà di pensiero previste dall'art. 21 Costituzione e dall'art 10
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e
interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità
sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della
continenza del fatto narrato o rappresentato. (Corte di Cassazione, Sezione 3
Civile, Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4603).
Ed allora ecco alcuni brani dell’atto presentato alle varie istituzioni.»
"Si
presenta, per fini di giustizia ed a tutela del prestigio della Magistratura
oltre che per tutela del diritto soggettivo dell’esponente, l’istanza di
accertamento della responsabilità penale ed amministrativa e richiesta di
risarcimento del danno, esente da ogni onere fiscale, in quanto già ammesso al
gratuito patrocinio nei procedimenti de quo. Responsabilità penale, civile ed
amministrativa che si ravvisa per i magistrati nominati per azioni commesse da
questi in unione e concorso con terzi con dolo e/o colpa grave. Elementi
costitutivi la responsabilità civile dei magistrati di cui alla Legge 13 aprile
1988, n. 17:
a) la grave
violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b)
l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
PER IL PRIMO FATTO
L’Avv. Nadia
Cavallo presenta il 10/06/2005 una denuncia/querela nei confronti di Antonio
Giangrande, sottoscritto denunciante, per avere, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in unione e concorso con Monica Giangrande, con
denuncia-querela presentata all’A.G., incolpato Cavallo Nadia Maria del reato
di truffa e subornazione, pur sapendola innocente. La denuncia di Cavallo Nadia
Maria è palesemente calunniosa e diffamatoria nei confronti di Antonio
Giangrande in quanto la denuncia di cui si fa riferimento e totalmente estranea
ad Antonio Giangrande e non è in nessun modo riconducibile ad egli.
Insomma: la
denuncia a firma di Antonio Giangrande non esiste.
Pur mancando
la prova della calunnia, quindi del reato commesso, comunque inizia il calvario
per il dr. Antonio Giangrande.
La dott.ssa
Pina Montanaro apre il fascicolo n. 5089/05 R.G. notizie di reato. Non
espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., e nel
procedimento Gip n. 2612/06, pur non supportato da alcuna prova di accusa, in
quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non esiste, chiede
comunque in data 20 aprile 2006 il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande in
concorso ed unione con Monica Giangrande.
Il Dr Ciro
Fiore nel procedimento Gip n. 2612/06, pur non supportato da alcuna
prova di accusa in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande
non esiste, dispone comunque in data 02 ottobre 2006 il rinvio a giudizio di
Antonio Giangrande in concorso ed unione con Monica Giangrande.
Il processo
a carico di Antonio Giangrande in concorso ed unione con Monica Giangrande
contraddistinto con il n. 10306/10 RGDT si apre con l’udienza del
06/02/07 presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione
staccata del Tribunale di Taranto, ma la posizione di Antonio Giangrande è
stralciata per vizi di notifica.
Il Dr Pompeo
Carriere il 28/04/2010 riapre il procedimento Gip n. 2612/06, dopo lo
stralcio della posizione di Antonio Giangrande rispetto alla posizione di
Monica Giangrande per vizi di forma della richiesta di rinvio a giudizio. Su
apposita richiesta della difesa di Antonio Giangrande di emettere sentenza di
non luogo a procedere per il reato di calunnia ove ritenga o accerti che ci
siano degli elementi incompleti o contraddittori riguardo al fatto che
l'imputato non lo ha commesso, il dr. Pompeo Carriere, il 19 luglio 2010,
disattende tale richiesta e dispone nei confronti del Pubblico Ministero
l’ulteriore integrazione delle indagini e l’acquisizione delle prove mancanti
per sostenere l’accusa in giudizio contro Antonio Giangrande. All’udienza dell’8
novembre 2010, il Pubblico Ministero non ha svolto le indagini richieste, anche
a favore dell’indagato, e non ha integrato le prove necessarie. Ciononostante
in tale data il dr. Pompeo Carriere, pur non supportato da alcuna prova di
accusa, in quanto la denuncia contestata in capo ad Antonio Giangrande non
esiste, dispone comunque il rinvio a giudizio di Antonio Giangrande per il
reato di calunnia.
Il nuovo
processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10346/10
RGDT si apre con l’udienza del 01/02/11 presso il Tribunale di Manduria –
Giudice Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto. In quella sede
ai diversi giudici succedutisi, in sede di contestazioni nella fase
preliminare, si è segnalata la mancanza assoluta di prove che sostenessero
l’accusa di calunnia.
Solo in data
23 gennaio 2014, nonostante l’assenza alla discussione con l’arringa finale
dell’imputato (in segno di palese protesta contro l’ingiustizia subita) e del
suo difensore di fiducia e senza curarsi delle richieste del Pubblico Ministero
togato, che stranamente per questo procedimento è intervenuto di persona, non
facendosi sostituire dal Pubblico Ministero onorario, ed a dispetto delle
richieste dell’imperterrita presenza della costituita parte civile, l’avv.
Nadia Cavallo, che ne chiedeva condanna penale e risarcimento del danno, il
giudice Maria Christina De Tommasi, pur potendo dichiarare la prescrizione non
ha potuto non acclarare l’assoluzione di Antonio Giangrande per il reato di
calunnia per non aver commesso il reato, in quanto non vi era prova della sua
colpevolezza. Per la seconda accusa dello stesso procedimento penale
riguardante la diffamazione, ossia per il capo B, la De Tommasi ha pronunciato
il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nonostante avesse anche
qui dovuto constatare che il fatto non era stato commesso, per la mancanza di
prove a carico di Antonio Giangrande, in quanto l’articolo incriminato era
riconducibile a terze persone, sia come autori, che come direttori del sito web.
Declaratoria
di NON AVER COMMESSO IL REATO. Dopo 8 anni, un pubblico Ministero, due Giudici
per l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di cui una, dr.ssa Rita
Romano, estromessa con istanza di ricusazione, sostituita dalla dr.ssa Vilma
Gilli ed a sua volta sostituita da Maria Christina De Tommasi.
Rita Romano
ricusata per essere stata denunciata da Antonio Giangrande proprio per la
sentenza di condanna adottata nei confronti di Monica Giangrande. Sentenza del
18/12/2007 con processo iniziato il 06/02/07. Esito velocissimo tenuto conto
dei tempi medi del Foro. Nel processo nato a carico di Antonio Giangrande e
Monica Giangrande su denuncia di Nadia Cavallo e poi stracciato a carico di
Monica Giangrande, la stessa Monica Giangrande era accusata con Antonio
Giangrande di calunnia per aver accusato la Cavallo Nadia di un sinistro
truffa. Monica Giangrande affermava nella sua denuncia che la stessa Avv. Nadia
Cavallo accusava lei, Monica Giangrande, di essere responsabile esclusiva del
sinistro. In effetti Rita Romano stracciava la posizione di Antonio Giangrande
per difetto di notifica del rinvio a giudizio e dopo l’espletamento del
processo a carico di Monica Giangrande condannava l’imputata. Ciononostante lo
stesso giudice riconosceva nelle sue motivazioni che la stessa Giangrande
Monica accusava la Nadia Cavallo sapendola colpevole, perché proprio lo stesso
giudice riconosceva tal Nigro Giuseppa come responsabile di quel sinistro che
si voleva far ricondurre in capo alla Giangrande Monica, la quale, giustamente
negava ogni addebito. L’appello contro la sentenza a carico di Monica
Giangrande è stata inspiegabilmente mai impugnata dai suoi difensori, pur
sussistendone validi motivi di illogicità della motivazione.
L’inimicizia
dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre
al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino,
anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha
archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di
Potenza, Foro competente. Inoltre l’avv. Nadia Cavallo è molto apprezzata dai
magistrati Tarantini e da Salvatore Cosentino, ora alla procura di Locri. In
virtù della sentenza di condanna emessa contro Monica Giangrande l’avv. Nadia
Maria Cavallo ha percepito alcune decine di migliaia di euro a titolo di
risarcimento del danno morale e oneri di difesa. Evidentemente era suo
interesse fare la stessa cosa con il dr. Antonio Giangrande, con l’aiuto dei
magistrati denunciati, il quale però non era di fatto e notoriamente autore del
reato di calunnia, così come era falsamente accusato. Innocenza riconosciuta ed
acclarata dal giudice di merito, però, dopo anni.
PER IL SECONDO FATTO
In questo
procedimento risultano esserci due querelanti e quindi due persone offese dal
reato:
Dimitri
Giuseppe querela in data 19/07/2004 Corigliano Renato perché si ritiene vittima
di Falsa Perizia giudiziaria. Corigliano Renato controquerela Dimitri Giuseppe
per calunnia e diffamazione per aver pubblicato la querela, in cui si
producevano le accuse di falsa perizia contro il Corigliano ledendo il suo
onore e la sua reputazione. Corigliano Renato non querela Antonio Giangrande.
Dimitri Giuseppe per la diffamazione subita dal Corigliano controquerela
Antonio Giangrande, pur non avendo il Dimitri Giuseppe legittimità a farlo, non
essendo egli persona offesa.
Insomma: la
querela di diffamazione da parte della persona offesa contro Antonio Giangrande
non esiste.
Pur mancando
la prova della diffamazione, quindi del reato commesso, comunque inizia il
calvario per il dr. Antonio Giangrande.
Il Dr.
Enrico Bruschi apre il fascicolo n. 3015/06 R.G. notizie di reato. Non
espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., e decreta
egli stesso la citazione a giudizio saltando l’Udienza Preliminare.
Il processo
a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10244/10 RGDT
si apre con l’udienza del 05/10/2010 presso il Tribunale di Manduria – Giudice
Monocratico, sezione staccata del Tribunale di Taranto, ma la posizione di
Antonio Giangrande è inviata al Giudice per le Indagini Preliminari per
l’Udienza di Rito.
Il Dr Pompeo
Carriere il 26/11/12 apre il procedimento Gip n. 243/12. Sostenuto dalla
richiesta del PM Enrico Bruschi il dr. Pompeo Carriere, ciononostante non vi
sia la querela di Corigliano Renato contro Antonio Giangrande e pur non
supportato da alcuna prova di accusa, in quanto la denuncia contestata in capo
ad Antonio Giangrande non esiste, dispone comunque il rinvio a giudizio di
Antonio Giangrande per il reato di Diffamazione.
Il nuovo
processo a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10403/12
RGDT si apre presso il Tribunale di Manduria – Giudice Monocratico, sezione
staccata del Tribunale di Taranto. In quella sede ai diversi giudici
succedutisi, in sede di contestazioni nella fase preliminare, si è segnalata la
mancanza assoluta di prove che sostenessero l’accusa di Diffamazione.
Solo in data
18 aprile 2013 Corigliano Renato è stato sentito ed ha confermato di non aver
presentato alcuna querela contro Antonio Giangrande. Corigliano Renato e
Dimitri Giuseppe hanno rimesso la querela, il primo perché non l’aveva
presentata e comunque non aveva alcuna volontà punitiva contro Antonio
Giangrande, il secondo non aveva addirittura la legittimità a presentarla. Il
giudice Giovanni Pomarico non ha potuto non acclarare il non doversi
procedere nei confronti di Antonio Giangrande per remissione delle querele.
Declaratoria
di NON DOVERSI PROCEDERE PER REMISSIONE DI QUERELA. Ma di fatto per difetto di
legittimazione ad agire. Dopo 4 anni, un pubblico Ministero, un Giudice per
l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di cui una, dr.ssa Rita Romano,
estromessa con istanza di ricusazione perchè denunciata da Antonio Giangrande,
sostituita dalla dr.ssa Frida Mazzuti ed a sua volta sostituita da Giovanni
Pomarico.
L’inimicizia
dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre
al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino,
anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha
archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di
Potenza, Foro competente.
PER IL TERZO FATTO
L’avv. Santo
De Prezzo, in data 06 novembre 2006, denuncia e querela il dr. Antonio
Giangrande per violazione della Privacy per aver pubblicato sul sito web della
Associazione Contro Tutte le Mafie il suo nome, nonostante il nome dell’avv.
Santo De Prezzo fosse già di dominio pubblico in quanto inserito negli elenchi
telefonici, anche web, e nell’elenco degli avvocati del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Brindisi, anche web.
La dr.ssa
Adele Ferraro, sostituto procuratore presso il Tribunale di Brindisi apre il
proc. n. 9429/06 RGNR, non espleta indagini a favore
dell’indagato, ai sensi dell’art. 358 c.p.p., ed il 1° ottobre 2007 (un anno
dopo la querela) decreta il sequestro preventivo dell’intero sito web della
Associazione Contro Tutte le Mafie, arrecando immane danno di immagine. Il
Decreto è nullo perché non convalidato dal GIP ed emesso il 19 ottobre 2007,
successivamente al sequestro. Il decreto è rinnovato il 09/11/ 2007 e non
convalidato dal giudice Katia Pinto. Poi ancora rinnovato il 28/12/2007 e
convalidato da Katia Pinto il 26/02/2008, ma non notificato.
La dr.ssa
Katia Pinto apre il proc. n. 1004/07 RGDT e il 19/09/2008, dopo quasi un
anno dal sequestro del sito web con atti illegittimi dichiara la sua
incompetenza territoriale e trasmette gli atti a Taranto, ma non dissequestra
il sito web.
In questo
procedimento non risulta esserci il fatto penale contestato eppure si oscura un
sito web di una associazione antimafia e si persegue penalmente il suo
presidente, Antonio Giangrande.
Insomma: il
fatto non sussiste. Pur mancando la prova della violazione della privacy,
quindi del reato commesso, comunque inizia il calvario per il dr. Antonio
Giangrande.
Il Dr. Remo
Epifani sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto apre il fascicolo n.
8483/08 RGNR, non espleta indagini a favore dell’indagato, ai sensi
dell’art. 358 c.p.p., e decreta il rinvio a giudizio per ben due volte: il
23/06/2009 e difetta la notifica e il 28/09/2010, rinnovando il
sequestro preventivo del sito web, mai revocato.
Il Dr.
Martino Rosati, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Taranto apre il proc. n. 6383/08 GIP e senza indagini a favore dell’indagato,
ai sensi dell’art. 358 c.p.p., dispone con proprio autonomo decreto il
14/10/2008 il sequestro preventivo del sito web.
Il processo
a carico di Antonio Giangrande contraddistinto con il n. 10329/09 RGDT,
si apre il 03/11/2009, ma viene chiuso per irregolarità degli atti. Il nuovo
processo contraddistinto con il n. 10018/11 RGDT si apre il 01/02/2011.
Solo in data
12 luglio 2012 lo stesso Pm dr. Gioacchino Argentino chiede l’assoluzione
perché il fatto non sussiste ed in pari data il giudice dr.ssa Frida Mazzuti
non ha potuto non acclarare l’assoluzione di Antonio Giangrande perché il fatto
non sussiste. Il Dissequestro del sito web www.associazionecontrotuttelemafie.org
non è mai avvenuto e l’oscuramento del sito web è ancora vigente.
Declaratoria
di ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE. Dopo 6 anni, due pubblici
Ministeri, un Giudice per l’Udienza Preliminare, tre Giudici monocratici, di
cui una, dr.ssa Rita Romano, estromessa con istanza di ricusazione perchè
denunciata da Antonio Giangrande, sostituita dalla dr.ssa Frida Mazzuti.
L’inimicizia
dei magistrati di Taranto nei confronti di Antonio Giangrande è da ricondurre
al fatto che lo stesso ha denunciato alcuni magistrati del foro tarantino,
anche perché uno di loro, il sostituto procuratore Salvatore Cosentino, ha
archiviato una denuncia contro il suo ufficio, anziché inviarlo alla Procura di
Potenza, Foro competente.”
« Pare evidente la tricotomia della responsabilità penale:
il movente, il mezzo, l’opportunità. Per questo si chiede la
condanna per reati consumati, continuati, tentati, da soli o in concorso con
terzi, o di altre norme penali, con le aggravanti di rito, e attivazione
d’ufficio presso gli organi competenti per la violazione di norme
amministrative. Altresì si chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, liquidato in via equitativa dal giudice competente, per la
sofferenza che si è riservata al sottoscritto ed alle persone che
mi stimano per la funzione che io occupo e l’umiliazione e, soprattutto, per il
dolore difficilmente immaginabili da parte di chi non vive l’incubo di essere
accusato di calunnie tanto ingiuste quanto infondate. Nessuna Autorità degna del
mio rispetto ha tutelato la mia persona. Le mie denunce contro queste ed altre
ingiustizie sono state sempre archiviate. E’ normale allora che io diventi
carne da macello penale. E’ normale che io sia lì a partecipare da 16 anni all’esame
forense, sempre bocciato, se poi i magistrati, commissari di esame, contro di
me fanno questo ed altro.»
Dr
Antonio Giangrande
Presidente
dell’Associazione Contro Tutte le Mafie e di Tele Web Italia
099.9708396
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PUOI
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