Imu e Tasi. Quando il Volontariato
“va a farsi fottere”.
Gennaio,
tempo di notifica delle cartelle esattoriali inviate il 31 dicembre, per
impedirne la prescrizione quinquennale. Gennaio tempo di scoperte e di sorprese.
Il
“No Profit” paga Imu e Tasi dei locali dove svolge la sua attività.
Intervento
del Sociologo storico, dr Antonio
Giangrande, autore, tra gli altri, anche del saggio UGUAGLIANZIOPOLI e relativi
aggiornamenti annuali.
L’Italia
è il Paese del foraggiamento a pioggia, dove tutti chiedono e dove tutti
ottengono. Eppure si trascura quel mondi fatto di centinaia di migliaia di
associazioni di volontariato: il cosiddetto “No Profit”.
Mondo
che supplisce a tutte quelle mancanze statali a sostegno dei diritti inalienabili
dei cittadini.
La
Costituzione, appunto, prevede la tutela del Principio di solidarietà e di
Uguaglianza, ma, come sempre in questa Italia, tutti i principi costituzionali
vengono sempre calpestati. Per inciso con l’intercalare: vanno a farsi fottere.
Il
“No Profit”, proprio per sua stessa definizione, non produce reddito. La sua
attività si basa sull’opera di milioni di volontari che, gratuitamente,
prestano la loro opera materiale ed intellettuale.
Il
Volontariato, non producendo reddito, va da sé, logicamente, non può acquistare
nulla per sé, né essere proprietario di alcunché.
La
sede legale è spesso sita presso un locale messo a disposizione gratuitamente
dal presidente dell’associazione, o da un suo componente, o da terzi
benefattori.
Quindi
di quel locale con il COMODATO si ha l’UTILIZZO e non il POSSESSO.
Il
Dlgs 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali), al Titolo I,
Capo I (Imposta Comunale sugli Immobili), art. 7 comma 1 lett. I (Esenzioni),
in ossequio alla Costituzione prevedeva la dicotomia Utilizzo e Possesso,
prevedendo l’esenzione dell’Imu/Tasi sia per i possessori sia per gli
utilizzatori, se diversi dai proprietari. In questo caso viene premiato il
COMODATO D’USO a fini solidaristici.
Invece,
i Comuni hanno pensato bene di non distinguere i possessori dagli utilizzatori,
inquadrando l’esentato in una sola figura: ossia il proprietario deve essere l’utilizzatore.
A
tal riguardo si riporta, a titolo esemplare, la Deliberazione del Consiglio
Comunale di Avetrana con oggetto l'approvazione del Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta municipale propria IMU del 15/06/2012, nell'art. 5
(Immobili utilizzati dagli enti non commerciali), discostandosi dai principi previsti dal legislatore, che recita
“L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che
gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non
commerciale utilizzatore”. Regolamento adottato dai Consiglieri Mario De
Marco, sindaco, Enzo Tarantini, assessore al ramo, Antonio Minò, Daniele
Petarra, Antonio Baldari, Vito Maggiore, Pietro Giangrande e Cosimo Derinaldis,
presidente del Consiglio. Il Funzionario del servizio ragioneria, Antonio
Mazza, esprimeva parere favorevole.
La
casistica riporta i casi in cui vi sia l’utilizzo
indiretto di un beneficiario. Prendendo in esame solo i casi in cui i beni
ecclesiastici, di per sé esentati, vengono utilizzati da terzi, con le stesse
finalità solidaristiche. Non si parla di possessori privati che prestano i loro
beni gratuitamente alle associazioni di Volontariato.
Si
denota con stupore che, se da una parte le commissioni tributarie ed il
Ministero dell’Economia e Finanze si esprimono in ossequio ai principi del
legislatore del 1992, prevedendone la
dicotomia POSSESSO ED UTILIZZO, la Corte Costituzionale e la Corte di
Cassazione se ne discostano, riconoscendo l’esenzione solo a quei “No Profit”
che oltre ad essere utilizzatori siano anche possessori.
Va
da se che termine più aleatorio nel diritto civile è quello del POSSESSO, ma in
questo caso si intende PROPRIETA’ O USUFRUTTO, e non COMODATO.
Il
Legislatore, con la sua profonda saggezza, ha insistito sul punto, in ossequio
ai fini solidaristici costituzionali.
Con riferimento agli Enti non
commerciali, la Legge di Bilancio 2020 non modifica la precedente agevolazione
prevista dall’art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ovvero per tali enti
prevista l’esenzione dal pagamento dell’Imu qualora ricorrano i seguenti
requisiti:
·
L’immobile sia posseduto e/o
utilizzato da enti non commerciali di cui all’art. 73 co 1 lettera c)
del TUIR;
·
Lo stesso sia destinato, in via
esclusiva, allo svolgimento, con modalità non commerciali, di una o più delle
attività elencate all’art. 7, co1 lett. a) del D.lgs. 504/1992 (assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive).
Per la legge di bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022, n. 160/2019, nell'art. 1 comma 759 “Sono esenti
dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte: g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di
cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità' non commerciali delle attività' previste nella medesima”. Con
questa enunciazione la legge di Bilancio 2020 sembra discostarsi
dai principi previsti dal legislatore del 1992.
Ma la vera novità è introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 nell'art. 1 comma 777
che prevede la possibilità per i Comuni
di prevedere l’esenzione del pagamento IMU sugli immobili dati in comodato
d’uso gratuito alle associazioni, a prescindere dall’attività svolta dall’ente.
Art. 1 comma 777. “Ferme
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con
proprio regolamento: (…)
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad
ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi
scopi istituzionali o statutari”.
Questo significa la possibilità di
un’esenzione del pagamento IMU sugli immobili che spesso il presidente e / o
altri dirigenti cedono a titolo gratuito. Ricordiamo che la scelta in merito a
questa esenzione viene rimandata ai comuni, quindi sarà fondamentale verificare
i regolamenti comunali e, se ce ne sono le condizioni, fare pressione affinché
il Comune si muova in tal senso.
Degna di
nota è la citazione del Comune di Falconara, in nome del vice sindaco Raimondo
Mondaini, con delega al Bilancio. Comune che tra i primi, con merito, ha
previsto l’esenzione IMU per quegli immobili ceduti gratuitamente alle
associazioni di volontariato.
Quando il
Legislatore ha configurato l’ipotesi di esenzione da Imu e Tasi per
la platea degli enti non commerciali lo ha fatto con riferimento agli immobili
che vengono direttamente utilizzati nella loro attività “istituzionale”.
In
particolare, è l’articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 a disporre che si
applica all’Imu l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. i),
D.Lgs. 504/1992 recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili
“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222”.
Con
il D.L. 16/2014, invece, al fine di assimilare il trattamento
della Tasi a quello dell’Imu, l’articolo 1, comma 3 del citato
decreto rende applicabili alla Tasi quasi tutte
le esenzioni applicabili all’Imu, tra le quali certamente spicca
quella riservata agli enti non commerciali, stabilendo che “Sono esenti
dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) gli immobili posseduti dallo
Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini
non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre,
le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),
f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini
dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive
modificazioni”. E nel richiamo alla lett. i) dell’articolo 7 D.Lgs.
504/1992 c’è proprio la citata esenzione prevista per
gli enti non commerciali ai fini Imu.
Dr Antonio
Giangrande
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