IMU e ONLUS
ad Avetrana. Comodato e Proprietà del Volontariato.
Disuguaglianza
ed Estorsione tra i No Profit più deboli presso tutte le Avetrana d’Italia.
Il Possesso
e l’Ipocrisia della Politica. La Violazione dei principi costituzionali nel silenzio
dei media e del Volontariato d’Elite. Una questione non di poco conto.
La denuncia
pubblica del saggista Antonio Giangrande, presidente della Associazione Contro
Tutte Le Mafie ONLUS,
già iscritto presso la Prefettura di Taranto nell'elenco delle Associazioni
Antiracket ed Antiusura. Associazione
che non riceve sovvenzionamenti pubblici o privati.
Ed a quanto
pare nemmeno risposte dagli Uffici preposti dei Ministeri interpellati del
Walfare e delle Finanze.
Oggetto:
chiarimento ed interpretazione.
Riferimento:
Il presidente di una associazione di volontariato - onlus – ente non
commerciale deve pagare l’Imu-Tasi, essendo usufruttuario di un immobile dato
in comodato gratuito, presso il quale si è eletta sede legale dell’associazione
e per il quale locale l’associazione se ne fa uso gratuito?
La legge
stabilisce il no. L’alta giurisprudenza e la burocrazia impone il sì.
Di questo si
fa forte il Comune di Avetrana, nella persona del Dr Mazza, che ha voluto
precisare: “difenderemo gli interessi comunali in ogni stato e grado del
giudizio. L’eventuale costituzione in giudizio comporta il pagamento del
contributo unificato. Inoltre, la parte che perde in giudizio può essere
condannata al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, maggiorate del
50% a titolo di spese del procedimento di mediazione".
Cosa è
l’Imu? L'IMU, Imposta Municipale Propria, è
il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si
paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. È operativa a
decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull'abitazione
principale. L'ICI (Imposta comunale sugli immobili) era la vecchia tassa
applicata al possesso dei beni immobiliari prima dell'arrivo dell'IMU, a
partire dal gennaio 2012. L'IMU in buona sostanza ne ha replicato i
regolamenti e i sistemi di calcolo. La tassa sulla proprietà della
prima casa:
prima del
2012: non si pagava più dal 2007, quando si chiamava ICI
2012: IMU
con 0,4% di aliquota standard. Detrazione di 200 euro + 50 euro per ogni figlio
2013: mini
IMU di gennaio, la differenza fra l’IMU calcolata con aliquota allo 0,4% e con
quella del comune. Niente detrazioni. In discussione l’eliminazione di questo
conguaglio.
Dal 2014:
Tasi con aliquota standard allo 0,1%, detrazioni 200 euro + 50 euro per ogni
figlio.
Cos’è il
Volontariato? Il
Volontariato è quell’insieme di sodalizi che operano sussidiariamente nei vari
campi dei servizi pubblici, laddove lo Stato non vuole o non può operare. A
favore del Volontariato sono previste delle agevolazioni fiscali e dei sostegni
economici a ristoro di progetti inclusivi ed accoglibili. Da questo quadro
d’insieme, però, sono osteggiate le piccole realtà solidaristiche, spesso non
incluse nel grande sistema della solidarietà partigiana, foraggiata dalla
politica amica. I grandi nomi, sponsorizzati con partigianeria dai media e
sostenuti economicamente dalla politica, non hanno difficoltà ad acquistare gli
immobili dove hanno la sede locale o dove operano. Le miriadi piccole realtà,
distribuite sul territorio e con maggior valore per l’intervento di prossimità,
non hanno sostentamento e quindi si sorreggono con le liberalità degli
associati. Gli immobili dove operano sono dati in comodato dagli stessi membri
del sodalizio.
Qual è il
sostegno al Volontariato? 5XMille;
Finanziamento pubblico di progetti per ogni ramo di intervento; donazioni
private
Quali sono e
agevolazioni ed esenzioni fiscali al Volontariato? I benefici fiscali per le organizzazioni di
volontariato e le onlus (Da ipfonlus.it). Oltre che dalla legge istitutiva,
sono stati riconosciuti, a favore delle organizzazioni di volontariato,
numerosi vantaggi anche da parte di una serie di altri provvedimenti
legislativi, fra i quali assume particolare rilievo il decreto legislativo
460/97, relativo al riordino ed alla disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Tali vantaggi sono estesi alle organizzazioni di volontariato, in forza di
esplicito rinvio con il quale vengono considerate Onlus le organizzazioni di
volontariato, purché iscritte nei registri regionali. I benefici riconosciuti
con il suddetto decreto possono essere suddivisi in due parti: agevolazioni ed
esenzioni.
Agevolazioni. Le agevolazioni riguardano:
le imposte
sui redditi;
le erogazioni
liberali;
l’imposta
sul valore aggiunto;
le ritenute
alla fonte;
l’imposta di
registro;
le lotterie,
le tombole, le pesche e i banchi di beneficenza.
È il caso di
fare qualche accenno su ognuna di esse. Le agevolazioni ai fini
delle imposte sui redditi riguardano il solo reddito di impresa e non
si riferiscono ad altre categorie reddituali che concorrono alla formazione del
reddito complessivo.
Per
le erogazioni liberali, il decreto legislativo pone, da una parte, le
persone fisiche e gli enti non commerciali e, dall’altra, le imprese. I primi
possono detrarre dall’imposta lorda le erogazioni liberali in denaro, fatte a
favore delle organizzazioni di volontariato, per un importo fino a quattro
milioni di lire.
Per le
imprese è prevista una serie di deduzioni che riguardano:
– le
erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a quattro milioni di
lire o al due per cento del reddito di impresa dichiarato;
– le spese
relative all’impiego dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, utilizzati
per prestazioni di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato, nel
limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente;
– la
cessione gratuita alle organizzazioni di volontariato, in alternativa alla
usuale eliminazione dal circuito commerciale, di derrate alimentari, di
prodotti farmaceutici e di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa.
Le
disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto (Iva) prevedono una
serie di agevolazioni per prestazioni effettuate da organizzazioni di
volontariato o a favore delle stesse organizzazioni. Esse attengono a:
–
divulgazione pubblicitaria;
– cessioni
di beni-merce;
– trasporto
di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati;
– educazione
dell’infanzia e della gioventù e didattica di ogni genere anche per la
formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione
professionale. In esse sono comprese anche le prestazioni relative all’alloggio,
al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici come pure le lezioni
relativi a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale;
– attività
socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità, in
favore di persone svantaggiate, rese dalle organizzazioni di volontariato sia
direttamente sia in esecuzione di appalti,
convenzioni
e contratti in genere.
Le
organizzazioni di volontariato inoltre, non sono soggette all’obbligo di
certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Per quanto
riguarda la ritenuta alla fonte, non viene applicata la ritenuta del
quattro per cento a titolo di acconto sui contributi corrisposti alle
organizzazioni di volontariato dagli enti pubblici. Inoltre, la ritenuta sui
redditi di capitale corrisposti alle organizzazioni di volontariato viene
considerata a titolo di imposta anziché di acconto.
Relativamente
all’imposta di registro, occorre distinguere fra Onlus e organizzazioni di
volontariato. Per quanto riguarda le prime, è da sottolineare che tutti gli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e
gli atti traslativi o contributi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresa la rinuncia ad essi, destinati ad essere utilizzati nell’ambito delle
attività statutarie, deve essere corrisposta, per la registrazione, la cifra
fissa di lire 250 mila.
Per quanto
concerne le organizzazioni di volontariato, occorre fare riferimento alla
legge-quadro la quale prevede la totale esenzione dall’imposta di registro. Con
l’autorizzazione dell’Intendenza di finanza e previo nulla osta delle
prefetture, le organizzazioni di volontariato possono effettuare lotterie,
tombole, pesche e banchi di beneficenza, con le seguenti limitazioni:
per le
lotterie è previsto che la vendita di biglietti deve riguardare il solo
territorio della provincia. I biglietti vanno staccati da registri a matrice in
numero determinato. L’importo complessivo di ogni lotteria non può superare i
100 milioni di lire;
per le
pesche e i banchi di beneficenza, le operazioni sono limitate al territorio del
comune in cui esse hanno luogo. Il ricavato complessivo non può superare i 100
milioni di lire.
Esenzioni. Le esenzioni riguardano:
l’imposta di
bollo;
le tasse
sulle concessioni governative;
l’imposta
sulle successioni e sulle donazioni;
l’imposta
sostitutiva;
l’imposta
sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva;
l’imposta
sugli spettacoli;
le raccolte
pubbliche occasionali di fondi;
i contributi
per lo svolgimento convenzionato dell’attività.
Anche su
ognuna di esse si ritiene utile fare qualche accenno.
Sono esenti
dall’imposta di bollo:
gli atti, i
documenti, le istanze, i contratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli
estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere
oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato.
Sono esenti
dalle tasse sulle concessioni governative
tutti gli
atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato.
Sono pure
esenti dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti a
favore delle organizzazioni di volontariato.
Agli
immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, non si applica
l’imposta sull’incremento di valore. Lo stesso trattamento è riservato
all’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli
immobili.
L’imposta
sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente
dalle organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per ottenere l’esenzione è
necessario dare comunicazione, prima dell’inizio della manifestazione,
all’ufficio accertatore territorialmente competente.
Sono da
considerarsi attività spettacolistiche:
– gli
spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed
ovunque dati, anche se in circoli e sale private;
– gli
spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o
meno scommesse;
– gli
spettacoli teatrali; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle
effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta; i balli, le
lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura
ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume,
le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni similari;
– gli
spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello
spettacolo viaggiante;
– gli
spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
– le mostre
e le fiere campionarie;
– le
esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche
riconosciute con decreto del Ministero per le finanze e altre manifestazioni
similari di qualunque specie.
Il Ministro
delle finanze può stabilire, con proprio decreto, quando le suddette attività
sono da considerarsi occasionali.
Le raccolte
pubbliche occasionali di fondi non concorrono alla formazione del reddito
delle organizzazioni di volontariato anche se esse avvengono mediante offerte
di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Anche in
questo caso, il Ministero delle finanze può stabilire, con proprio decreto,
condizioni e limiti atti a definire occasionali le predette attività.
Non
concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti alle
organizzazioni di volontario da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai
fini istituzionali.
Altre
agevolazioni
Tutti i
vantaggi e le esenzioni finora segnalati sono riconosciuti dalla normativa
nazionale. Ci sono, però, alcuni tributi che sono di pertinenza di comuni,
provincia, regioni e province autonome. Per essi, i predetti enti possono
prevedere la riduzione oppure, addirittura, l’esenzione. (Da ipfonlus.it)
IMU e ONLUS.
Qual è la discrepanza tra Norme, Principi Costituzionali e pratica burocratica?
Il Dlgs
504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali), al Titolo I, Capo I
(Imposta Comunale sugli Immobili), art. 7 comma 1 lett. I (Esenzioni), recita:
“Sono esenti dall'imposta:
a) gli
immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai
comuni,
se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
(…)
i) gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni, fatta
eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque
assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985,
n. 222”. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte (art. 7, comma 2 Dlgs 504/1992).
Per la legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, n. 160/2019, nell'art. 1, comma 777.
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento: (…)
e) stabilire
l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro
ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per
l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”.
Questa è una
Interpretazione autentica: Proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la
norma, al fine di eliminare incertezze e dubbi. Essendo contenuta in un atto
avente forza di legge è vincolante per tutti; alla norma in questione non sarà
più attribuibile un significato diverso da quello fissato dalla legge
interpretativa.
Questa è una
interpretazione EVOLUTIVA E’ necessario interpretare una disposizione normativa
non solo facendo riferimento al contesto passato in cui è stata emanata ma
anche a quello attuale in cui è in vigore.
Cassazione
civile, sezione lavoro, sentenza del 10.03.2020, n. 6752. E' bene al riguardo
rammentare che l'attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi
di interpretazione dettati dall'art. 12 preleggi, deve essere condotta
innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il
primato dell'interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità (vedi ex multis, Cass. 4/10/2018 n. 241651 ,
Cass. 21/5/2004 n. 97002 , Cass. 13/4/2001 n. 3495) secondo cui all'intenzione
del legislatore, secondo un'interpretazione logica, può darsi rilievo
nell'ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da
rifiutare una diversa e contraria interpretazione. Alla stregua del ricordato
insegnamento, l'interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che
risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro
formulazione tecnico giuridica.
L’Intenzione
del legislatore è chiara, ma racchiusa in quella deleteria delega agli enti
locali, che sistematicamente disapplicano lo scopo ed i principi della legge.
Inoltre la
mancata applicazione dell’art. 1, comma 777, della legge 160/2019 comporta la
violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’ampia discrezionalità concessa ai
singoli Comuni circa la possibilità di esentare da IMU – o meno – gli
immobili concessi in comodato unita all’assenza di criteri univoci utili a garantire
un trattamento di eguaglianza nei confronti degli enti interessati, potrebbe
portare disparità di trattamento - verso gli immobili concessi in comodato -
per i diversi contribuenti che risiedono all’interno di un raggio territoriale
limitato a pochi km di distanza l’un l’altro, ovvero ad eventuali calcoli di
convenienza tra le parti nello svolgere le proprie attività in territori
comunali con immobili ad “esenzione garantita” a favore del comodante, verso il
quale sarebbe auspicabile un chiarimento sia a livello legislativo, oltre che
di prassi, al fine di evitare il proliferarsi di eventuali contenziosi nei
confronti dei Comuni interessati a non concedere il beneficio agevolativo di
esenzione in parola.
Si denota
con stupore che, se da una parte le commissioni tributarie ed il Ministero
dell'Economia e Finanze si esprimono in ossequio ai principi del legislatore
del 1992, prevedendone la dicotomia POSSESSO ED UTILIZZO, la Corte
Costituzionale e la Corte di Cassazione se ne discostano, riconoscendo l'esenzione
solo a quei "No Profit" che oltre ad essere utilizzatori siano anche
possessori.
Va da sè che
termine più aleatorio nel diritto civile è quello del POSSESSO, ma in questo
caso si intende PROPRIETA' O USUFRUTTO, e non COMODATO. Il Legislatore, con la
sua profonda saggezza, ha insistito sul punto, in ossequio ai fini
solidaristici costituzionali.
A tal
riguardo, di contro, la Deliberazione del Consiglio Comunale di Avetrana con
oggetto l'approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria IMU del 15/06/2012, nell'art. 5 (Immobili utilizzati dagli
enti non commerciali), discostandosi dai principi previsti dal legislatore,
recita “L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che
gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non
commerciale utilizzatore”.
Giunte di
destra e di sinistra si sono succedute. Ma ad Oggi le Avetrana di tutta Italia
non hanno nessuna intenzione di allargare le magie dell’esenzione.
Sul tema è
intervenuta anche la giurisprudenza che, discostandosi dai principi previsti
dal legislatore, ha circoscritto l’ambito applicativo dell’esenzione ai soli
immobili che risultano posseduti ed utilizzati allo stesso tempo dall’ente non
commerciale.
Con le
ordinanze 19.12.2006 n. 429 e 26.1.2007 n. 19, la Corte costituzionale ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 59 co. 1 lett. c) del DLgs. 15.12.97 n. 446, in relazione all’art. 7
co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504. Secondo la Consulta, tale
disposizione non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dalla
richiamata lett. i), in quanto “l’esenzione deve essere riconosciuta solo
all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza
direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate”.
La Corte di
Cassazione, in più sentenze, ha espressamente subordinato il riconoscimento del
diritto all’esenzione alla duplice condizione soggettiva che l’ente non
commerciale possieda ed utilizzi l’immobile; e tale orientamento troverebbe
fondamento nella “costante giurisprudenza di questa Corte” che in materia
duplice condizione “dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte
dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari
che non siano produttive di reddito”.
Chiarimenti
sono pervenuti anche dall’Amministrazione finanziaria. La circolare Min.
Economia e Finanze 26.1.2009 n. 2/DF si è limitata a richiamare le ordinanze
della Corte Cost. 19.12.2006 n. 429 e 26.1.2007 n. 19, ravvisandovi elementi
atti a sostenere che l’esenzione “deve essere riconosciuta solo all’ente non
commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo
svolgimento delle attività … elencate” alla lett. i) dell’art. 7 co. 1 del
DLgs. 504/92. Nello stesso senso si è espressa anche la ris. Min. Economia e
Finanze 4.3.2013 n. 4/DF che ha ritenuto applicabili all’IMU le sopra
richiamate sentenze della Corte costituzionale, oltre alla Cass.
30.5.2005 n. 11427.
Di senso
opposto ed in ossequio ai principi previsti dal legislatore, si è conformata la
giurisprudenza prevalente successiva. Si sta formando in giurisprudenza un
indirizzo per cui l’esenzione da Imu e Tasi non spetta solamente ai soggetti
che utilizzano direttamente l’immobile per il soddisfacimento dei propri fini
istituzionali, ma anche a coloro che concedono in uso gratuito lo stesso
immobile a realtà che lo utilizzano nel perseguono delle medesime finalità
istituzionali del soggetto concedente.
Con
riferimento al vincolo dell’utilizzo “diretto” dell’immobile, quale requisito
inderogabile per riconoscere l’esenzione, recente giurisprudenza sta mettendo
in crisi tale concetto, riconoscendo il beneficio anche nei casi in cui lo
stesso immobile sia stato concesso in comodato a soggetti che, a loro volta, lo
utilizzano per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anch’essi
meritevoli di tutela. L’esenzione spetta anche per gli immobili in comodato.
La gratuità
del comodato giustifica l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli enti non
commerciali che svolgono attività meritevole. Questa la conclusione "progressista"
cui giunge il Mef nella risoluzione 4DF del
4.3.2013. Nella risoluzione 4/DF del 4.3.2013, il Mef tratta il caso
di un ente non commerciale che concede in comodato gratuito un immobile di sua
proprietà ad un altro ente non commerciale, per lo svolgimento di attività
meritevoli. Il Mef stravolge l'orientamento prevalente della Corte di
Cassazione e della Corte costituzionale, che hanno da sempre richiesto la
coincidenza soggettiva tra proprietario e utilizzatore dell'immobile,
sostenendo che ciò che conta è la gratuità della concessione, e quindi la non
formazione di reddito in capo all'ente. Secondo alcune pronunce
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione,
l'esenzione per gli enti non commerciali si applica a condizione che l'immobile
sia posseduto e utilizzato per attività meritevoli (articolo 7 comma 1
letera i del D.lgs. 504/1992) direttamente dallo stesso ente non
commerciale, circostanza che non avviene in caso di concessione in comodato ad
un altro ente non commerciale. Per attività meritevoli si intendono quelle
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreativi, sportive, di religione e di culto.
In netto
contrasto con questa soluzione il Ministero, nella risoluzione
4/DF, conclude affermando che l'esenzione Imu si applica nel
caso di immobili concessi in comodato a titolo gratuito ad altri enti dello
stesso tipo. Secondo il Mef, infatti, l'elemento decisivo per
l'applicazione o meno dell'Imu è la presenza di un reddito determinato
dall'immobile, che nel caso del comodato a titolo gratuito non sussiste.
A sostegno
di questa tesi, nella risoluzione si richiama la sentenza n. 11427/2007 della
Corte di Cassazione che ha trattato il caso di un immobile dato in locazione.
Anche in questo caso si verificava la non coincidenza tra soggetto proprietario
e soggetto utilizzatore dell'immobile, che secondo il principale orientamento
della giurisprudenza escludeva l'applicabilità dell'esenzione. In tale sentenza
però la Corte di Cassazione, esclude l'applicabilità dell'esenzione per il
fatto che la locazione determinava un reddito in capo all'ente, indice di una
determinata capacità contributiva, non idonea a giustificare l'agevolazione.
Nel caso del
comodato gratuito, invece, a differenza della locazione non si genera alcun
reddito in capo all'ente, e pertanto l'esenzione si applica.
Ovviamente
l'ente utilizzatore non deve pagare l'Imu perché non è soggetto passivo, ma
deve fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile, tutti gli
elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi
tributari sia di carattere formale che sostanziale.
D'altra
parte l'orientamento "elastico" del Mef è da
apprezzare, considerando che ha voluto cogliere la ratio più profonda
della norma. L'esenzione, infatti, è il giusto riconoscimento
del valore sociale apportato dagli enti no profit attivi in settori
particolarmente delicati della vita dei cittadini. È proprio il
carattere non lucrativo l'elemento che giustifica l'esenzione, e che tra
l'altro, esprimendosi in termini di umanizzazione, costituisce un
"ritorno" nelle tasche dei cittadini. E' pertanto la natura del
contratto di comodato e la sua non onerosità a consentire al ministero di
giustificare l'esenzione Imu. Restano ovviamente soggetti a tassazione gli
immobili locati in quanto l'affitto rappresenta un reddito e una fonte di
ricchezza che è oggettivamente incompatibile con gli obiettivi che le norme
sull'esenzione dall'Imu tutelano.
Peraltro
l’Amministrazione Finanziaria, contrariamente a quanto affermato dalla su
indicata giurisprudenza, con le Risoluzioni n. 3 e 4 del 4 marzo 2013 ha
chiarito che un ente commerciale che conceda in comodato un immobile ad un
altro ente non commerciale per l’esercizio di attività non commerciale gode ugualmente
dell’esenzione IMU.
È infatti
con la sentenza n. 3528/2018 che la suprema Corte di Cassazione ha stabilito
che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte
locali per il fatto di essere accreditati o convenzionati con la pubblica
amministrazione. La sottoscrizione di una convenzione con l’ente pubblico,
quindi, non garantisce che l’attività venga svolta in forma non commerciale e
che i compensi richiesti siano sottratti alla logica del profitto. In tutte
queste situazioni, pertanto, al fine di valutare l’esenzione, si dovranno
verificare con molta attenzione le caratteristiche dell’attività svolta
dall’ente non commerciale, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica
dell’esistenza di una convenzione con la pubblica amministrazione. In sintonia
con l’ultima sentenza citata anche l’ordinanza n. 10754/2017 con la quale,
sempre la Cassazione, ha affermato che le scuole paritarie sono soggette al
pagamento dei tributi locali, e quindi non godono dell’esenzione, se l’attività
non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una somma simbolica.
In
condizioni normali, dopo l’istanza in autotutela, rigettato, e dopo il
reclamo-ricorso, rigettato, si potrebbe agire in giudizio presso la Commissione
Tributaria Provinciale, ove si ponesse fiducia nel giudice illuminato e
preparato sicuri della vittoria. Però il Comune di Avetrana, nella persona del
Dr Mazza ha voluto precisare: “difenderemo gli interessi comunali in ogni stato
e grado del giudizio. L’eventuale costituzione in giudizio comporta il
pagamento del contributo unificato. Inoltre, la parte che perde in giudizio può
essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla controparte,
maggiorate del 50% a titolo di spese del procedimento di mediazione".
Ciò significa
che trovato il giudice illuminato a Taranto, ritrovato un ulteriore giudice
illuminato a Bari, per forza di cose ci ritroviamo a Roma dove gli ermellini si
guarderebbero bene a rinnegare i loro precedenti.
Quindi il
novello Davide “Antonio Giangrande”, pur in una famiglia di avvocati e con
pochezza di risorse, contro il Golia “Comune di Avetrana”, con risorse comunali
illimitate, pur nella ragione, soccomberebbe.
Gli
avversari troppo forti, quali sono la burocrazia e la giurisprudenza.
Il
legislatore inane, che in assenza di una politica rappresentativa degli
interessi diffusi, che non afferma i suoi principi e metta fine a questa
sperequazione, favorisce l’intimazione, l’oppressione e l’omertà.
Ergo: Dr
Antonio Giangrande, paga, subisci e taci!
Dr
Antonio Giangrande